1. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla rappresentanza diplomatica competente per territorio, la stessa rappresentanza procede all'audizione, della quale redige apposito verbale.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata di persona o in forma scritta alla rappresentanza diplomatica oppure di persona tramite gli uffici di un'organizzazione non governativa (ONG) italiana presente nel Paese di dimora del richiedente e allo scopo autorizzata dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'interno. Le ONG trasmettono l'istanza alla rappresentanza diplomatica che procede ai sensi del citato comma 1. La stessa procedura si applica qualora la rappresentanza diplomatica riceva la domanda di asilo tramite gli uffici dell'UNHCR.
3. La rappresentanza diplomatica decide di trasmettere la domanda di asilo alla Commissione nazionale, con parere positivo, quando dalle dichiarazioni fornite dal richiedente risultino elementi connessi alla definizione di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 e il richiedente dimostri di avere un legame particolare con l'Italia. Tale legame può consistere nella residenza in Italia di familiari entro il quarto grado o in un soggiorno regolare precedente in Italia di più di trenta giorni o nella discreta conoscenza della lingua italiana o in motivi legati agli studi o all'occupazione lavorativa del richiedente.
4. In mancanza degli elementi di cui al comma 3, la rappresentanza diplomatica invia gli atti alla Commissione nazionale con parere negativo motivato, comunque non vincolante.